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D.P.R. 547/1955

Art. 70 — Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere o segregare in modo completo gli…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/70parte di D.P.R. 547/1955
Art. 70. Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere o segregare in modo completo gli organi lavoratori e le zone di operazione pericolosi delle macchine, la parte di organo lavoratore o di zona di operazione non protetti deve essere limitata al minimo indispensabile richiesto da tali esigenze devono adottarsi misure per ridurre al minimo il pericolo.

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