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D.P.R. 547/1955

Art. 68 — Gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione, quando possono costituire un pericolo …

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/68parte di D.P.R. 547/1955
Art. 68. Gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione, quando possono costituire un pericolo per i lavoratori, devono, per quanto possibile, essere protetti o segregati oppure provvisti di dispositivo di sicurezza.

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