D.P.R. 547/1955
Art. 62 — Le operazioni relative al montaggio ed allo smontaggio delle cinghie devono essere affidate a personale esper…
Art. 62. Le operazioni relative al montaggio ed allo smontaggio delle cinghie devono essere affidate a personale esperto. E' consentito eseguire tali operazioni con la trasmissione in moto solo quando si disponga e si faccia uso di idonei attrezzi o dispositivi montacinghie. L'adozione di un dispositivo montacinghie fisso e' obbligatoria quando il prodotto della larghezza della cinghia in centimetri per la sua velocita' in metri al secondo sia non minore di 80.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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