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D.P.R. 547/1955

Art. 55 — Gli alberi, le pulegge, le cinghie, le funi, le catene di trasmissione, i cilindri e i coni di frizione, gli …

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/55parte di D.P.R. 547/1955
Art. 55. Gli alberi, le pulegge, le cinghie, le funi, le catene di trasmissione, i cilindri e i coni di frizione, gli ingranaggi e tutti gli altri organi o elementi di trasmissione devono essere protetti ogni qualvolta possono costituire un pericolo.

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