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D.P.R. 547/1955

Art. 52 — Gli organi o apparecchi di messa in moto e di arresto dei motori debbono essere facilmente manovrabili dal pe…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/52parte di D.P.R. 547/1955
Art. 52. Gli organi o apparecchi di messa in moto e di arresto dei motori debbono essere facilmente manovrabili dal personale addetto alle manovre e disposti in modo da non poter essere azionati accidentalmente. Per l'avviamento dei motori a combustione interna devono adottarsi dispositivi che impediscane al lavoratore di agire direttamente sul volano. Le manovelle di avviamento diretto devono essere costruite in maniera da potersi disinnestare automaticamente per evitare il contraccolpo.

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