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D.P.R. 547/1955

Art. 50 — Quando un motore, per le sue caratteristiche di costruzione, costituisce un pericolo per chi lo avvicina, dev…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/50parte di D.P.R. 547/1955
Art. 50. Quando un motore, per le sue caratteristiche di costruzione, costituisce un pericolo per chi lo avvicina, deve essere o installato in apposito locale o recintato o comunque protetto. Anche quando i motori siano installati in appositi locali o recinti, i relativi organi di trasmissione, quali alberi, pulegge, cinghie e simili, devono essere protetti in conformita' delle disposizioni del Capo III del presente Titolo. L'accesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere vietato a coloro che non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato mediante apposito avviso.

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