D.P.R. 547/1955
Art. 5 — I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti a rendere edotti i lavoratori autonomi dei rischi sp…
Art. 5. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti a rendere edotti i lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera. L'obbligo di cui al precedente comma non si estende ai rischi propri dell'attivita' professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo e' incaricato di prestare. Nel caso in cui dal datore di lavoro siano concessi in uso macchine o attrezzi di sua proprieta' per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma, dette macchine o attrezzi devono essere muniti dei dispositivi di sicurezza previsti dal presente decreto.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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