D.P.R. 547/1955
Art. 47 — Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi se non per necessita' di…
Art. 47. Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi se non per necessita' di lavoro. Qualora essi debbano essere rimossi dovranno essere immediatamente adottate misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva. La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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