D.P.R. 547/1955
Art. 404 — L'Ispettorato del lavoro provvede alla rilevazione, elaborazione e pubblicazione di statistiche sugli infortu…
Art. 404. L'Ispettorato del lavoro provvede alla rilevazione, elaborazione e pubblicazione di statistiche sugli infortuni del lavoro e sulle malattie professionali, secondo i criteri che saranno fissati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I datori di lavoro sono tenuti a comunicare agli Ispettorati del lavoro, nei termini e con le modalita' stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli infortuni e le malattie professionali verificatisi, nonche' a fornire dati sulle ore di lavoro effettuate, sui salari corrisposto ed ogni altro elemento necessario allo stadio del fenomeno infortunistico.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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