Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 547/1955Art. 402
D.P.R. 547/1955

Art. 402 — Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione infortuni sono esecutive

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/402parte di D.P.R. 547/1955
Art. 402. Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione infortuni sono esecutive. Contro le disposizioni di cui al comma precedente e' ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di giorni 30 dalla data di comunicazione delle disposizioni medesime. Il ricorso deve essere inoltrato al Ministero predetto tramite l'Ispettorato del lavoro competente per territorio. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui la sospensione sia disposta dal capo dell'Ispettorato del lavoro di cui al comma precedente o dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. E' altresi' ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine e con le modalita' di cui al secondo comma avverso le determinazioni adottate dagli Ispettorati del lavoro in materia di deroghe temporanee ai sensi dell'art. 396.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 547/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 401 Art. 403 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.