D.P.R. 547/1955
Art. 389 — I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: a) con l'ammenda da L
Art. 389. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: a) con l'ammenda da L. 200.000 a L. 300.000 per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 27, 73, 115, 120, 121, 132, 133, 159, 160, 188, 193, 276 primo comma, 319. Nei casi di maggiore gravita' i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi; b) con l'ammenda da L. 100.000 a L. 200.000 per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 11, 17, 34, 37, 52, 55, 68, 81, 89, 90, 109, 113, 324, 126, 144, 176, 179, 184, 187, 197, 198, 201, 206, 219, 224, 229, 236, 237, 246, 247, 248, 257, 262, 276 secondo comma, 281, 312, 313, 315, 316, 329, 330, 331, 332, 345, 346, 354, 358, 362, 365, 369, 374, 375, 387; c) con l'ammenda da L. 59.000 a L. 100.000 per la inosservanza di tutte le altre norme.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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