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D.P.R. 547/1955

Art. 377 — Il datore di lavoro, fermo restando quanto specificatamente previsto in altri articoli del presente decreto, …

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/377parte di D.P.R. 547/1955
Art. 377. Il datore di lavoro, fermo restando quanto specificatamente previsto in altri articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione. I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneita' nonche' essere mantenuti ma buono stato di conservazione.

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