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D.P.R. 547/1955

Art. 372 — Le disposizioni e le precauzioni prescritte nell'articolo 236 devono essere osservate, nella parte applicabil…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/372parte di D.P.R. 547/1955
Art. 372. Le disposizioni e le precauzioni prescritte nell'articolo 236 devono essere osservate, nella parte applicabile, per l'accesso agli ambienti o luoghi, specie sotterranei, ai cunicoli, fogne, pozzi, sottotetti, nei quali esista o sia da temersi la presenza di gas o vapori tossici o asfissianti.

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