D.P.R. 547/1955
Art. 364 — I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili, tanto se predisposti in appl…
Art. 364. I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili, tanto se predisposti in applicazione dell'art. 354, quanto se costituenti elementi degli impianti di produzione o di lavorazione, devono rispondere ai seguenti requisiti: a) essere provvisti di valvole di esplosione, collocate all'esterno dei locali in posizione tale da non arrecare danno alle persone in caso di funzionamento; b) avere tutte le parti metalliche collegate fra loro ed il relativo complesso collegato elettricamente a terra; c) essere provvisti, in quanto necessario, di mezzi per la separazione e la raccolta delle polveri esplosive o infiammabili; d) avere lo scarico in luogo dove i gas, i vapori e le polveri non possono essere causa di pericolo.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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