D.P.R. 547/1955
Art. 360 — Il riscaldamento dei locali nei quali si compiono le operazioni o esistono i rischi indicati nell'art
Art. 360. Il riscaldamento dei locali nei quali si compiono le operazioni o esistono i rischi indicati nell'art. 358 deve essere ottenuto con mezzi e sistemi tali da evitare che gli elementi generatori o trasmittenti del calore possano raggiungere temperature capaci di accendere le materie pericolose ivi esistenti. Nei casi indicati al primo comma le finestre e le altre aperture esistenti negli stessi locali devono essere protette contro la penetrazione dei raggi solari.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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