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D.P.R. 547/1955

Art. 353 — Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di sviluppo di gas asfissianti o tossici e d…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/353parte di D.P.R. 547/1955
Art. 353. Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo.

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