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D.P.R. 547/1955

Art. 35 — L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le quali verrebbe a contat…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/35parte di D.P.R. 547/1955
Art. 35. L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas infiammabili o nocivi. Parimenti l'acqua, a meno che non si tratti di acqua nebulizzata, e le altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimita' di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. I divieti di cui al presente articolo devono essere resi noti al personale mediante avvisi.

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