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D.P.R. 547/1955

Art. 348 — I lavoratori addetti all'esercizio di installazioni elettriche, o che comunque possono eseguire lavori, opera…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/348parte di D.P.R. 547/1955
Art. 348. I lavoratori addetti all'esercizio di installazioni elettriche, o che comunque possono eseguire lavori, operazioni o manovre su impianti, macchine o apparecchiature elettrici, devono avere a disposizione o essere individualmente forniti di appropriati mezzi ed attrezzi, quali fioretti o tenaglie isolanti, pinze con impugnatura isolata, guanti e calzature isolanti, scale, cinture e ramponi.

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