D.P.R. 547/1955
Art. 343 — Nei locali delle officine e delle cabine elettriche deve essere esposta in modo visibile una tabella con le i…
Art. 343. Nei locali delle officine e delle cabine elettriche deve essere esposta in modo visibile una tabella con le istruzioni sui soccorsi da prestarsi ai colpiti da corrente elettrica. Analogo provvedimento deve essere adottato negli stabilimenti e luoghi di lavoro in genere dove e utilizzata corrente ad alta tensione o dove la corrente, in relazione al suo uso ed alle condizioni locali, puo' costituire pericolo.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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