Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 547/1955Art. 330
D.P.R. 547/1955

Art. 330 — Nei luoghi di cui al primo comma dell'articolo precedente, quando sia necessario, in relazione alle esigenze …

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/330parte di D.P.R. 547/1955
Art. 330. Nei luoghi di cui al primo comma dell'articolo precedente, quando sia necessario, in relazione alle esigenze del processi' di lavorazione o dell'esercizio o delle particolari condizioni dell'impianto, possono essere installati motori elettrici, purche' questi, le relative apparecchiature ed i relativi conduttori di alimentazione siano, singolarmente e per tutto l'insieme della installazione, di tipo "antideflagrante", dichiarati come tali dal costruttore.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 547/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 329 Art. 331 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.