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D.P.R. 547/1955

Art. 328 — Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad inte…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/328parte di D.P.R. 547/1955
Art. 328. Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza. Per le officine e cabine elettriche, le verifiche periodiche di cui al primo comma devono essere eseguite almeno ogni cinque anni, tranne nei casi di impianti di messa a terra artificiali per i quali rimane fermo l'intervallo di due anni.

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