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D.P.R. 547/1955

Art. 312 — Le macchine ed apparecchi elettrici mobili o portatili devono essere alimentati solo da circuiti a bassa tens…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/312parte di D.P.R. 547/1955
Art. 312. Le macchine ed apparecchi elettrici mobili o portatili devono essere alimentati solo da circuiti a bassa tensione. Puo' derogarsi per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di trazione, per le cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine ed apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego, debbono necessariamente essere alimentati ad alta tensione.

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