D.P.R. 547/1955
Art. 310 — Le prese per spilla devono soddisfare alle seguenti condizioni: a) non sia possibile senza l'uso di mezzi spe…
Art. 310. Le prese per spilla devono soddisfare alle seguenti condizioni: a) non sia possibile senza l'uso di mezzi speciali, venire in contatto con le parti in tensione della sede (femmina) della presa; b) sia evitato il contatto accidentale con la parte in tensione della spina (maschio) durante l'inserzione e la disinserzione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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