D.P.R. 547/1955
Art. 306 — Le lampade elettriche esistenti o che comunque possono essere collocate: a) in locali bagnati o molto umidi; …
Art. 306. Le lampade elettriche esistenti o che comunque possono essere collocate: a) in locali bagnati o molto umidi; b) presso tubazioni o grandi masse metalliche; c) a facile portata di mano presso macchine e posti di lavoro in genere devono, oltre che soddisfare al requisito dell'articolo precedente, avere il portalampade con le parti esterne di materiale isolante non igroscopico.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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