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D.P.R. 547/1955

Art. 306 — Le lampade elettriche esistenti o che comunque possono essere collocate: a) in locali bagnati o molto umidi; …

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/306parte di D.P.R. 547/1955
Art. 306. Le lampade elettriche esistenti o che comunque possono essere collocate: a) in locali bagnati o molto umidi; b) presso tubazioni o grandi masse metalliche; c) a facile portata di mano presso macchine e posti di lavoro in genere devono, oltre che soddisfare al requisito dell'articolo precedente, avere il portalampade con le parti esterne di materiale isolante non igroscopico.

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