D.P.R. 547/1955
Art. 3 — Agli effetti dell'art
Art. 3. Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati: a) i soci di societa' e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita', per conto delle societa' e degli enti stessi; b) gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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