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D.P.R. 547/1955

Art. 298 — Le macchine elettriche, i trasformatori, i condensatori e le apparecchiature elettriche in genere, funzionant…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/298parte di D.P.R. 547/1955
Art. 298. Le macchine elettriche, i trasformatori, i condensatori e le apparecchiature elettriche in genere, funzionanti a tensione superiore a 1000 Volta, devono essere installati in locali appositi od in recinti che possono essere anche a cielo aperto, muniti di porte di accesso chiudibili a chiave, a meno che non si tratti di motori accoppiati a macchine operatrici. Quando le porte di detti locali immettono in ambienti o luoghi dove sono o possono transitare persone diverse da quelle addette alle stesse macchine ed apparecchi, esse devono tenersi chiuse a chiave. Le pareti dei locali dove sono installati macchine ed apparecchi indicati nel presente articolo devono essere costruite con materiale incombustibile; puo' tuttavia derogarsi per le cabine elettriche provvisorie non annesse ad altri edifici.

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