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D.P.R. 547/1955

Art. 296 — Gli interruttori automatici inseriti a protezione dei circuiti devono soddisfare alle condizioni stabilite da…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/296parte di D.P.R. 547/1955
Art. 296. Gli interruttori automatici inseriti a protezione dei circuiti devono soddisfare alle condizioni stabilite dagli articoli 290 e 291. In deroga a quanto stabilito al comma c) del predetto art. 290, gli interruttori automatici devono poter funzionare anche per scatti limitati a singoli conduttori.

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