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D.P.R. 547/1955

Art. 294 — I separatori devono essere costruiti e disposti in modo da potersi manovrare agevolmente senza pericolo media…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/294parte di D.P.R. 547/1955
Art. 294. I separatori devono essere costruiti e disposti in modo da potersi manovrare agevolmente senza pericolo mediante adatto fioretto isolante o coniando meccanico. I separatori devono essere: a) installati, per quanto tecnicamente possibile, in modo che i coltelli non siano in tensione a separatore aperto; b) costruiti ed installati in modo che non possano chiudersi ed aprirsi casualmente da loro stessi. Quando in relazione alle caratteristiche dell'impianto sia ritenuto necessario, i separatori devono essere di tipo a comando simultaneo per tutte le fasi del circuito.

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