D.P.R. 547/1955
Art. 294 — I separatori devono essere costruiti e disposti in modo da potersi manovrare agevolmente senza pericolo media…
Art. 294. I separatori devono essere costruiti e disposti in modo da potersi manovrare agevolmente senza pericolo mediante adatto fioretto isolante o coniando meccanico. I separatori devono essere: a) installati, per quanto tecnicamente possibile, in modo che i coltelli non siano in tensione a separatore aperto; b) costruiti ed installati in modo che non possano chiudersi ed aprirsi casualmente da loro stessi. Quando in relazione alle caratteristiche dell'impianto sia ritenuto necessario, i separatori devono essere di tipo a comando simultaneo per tutte le fasi del circuito.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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