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D.P.R. 547/1955

Art. 272 — Quando il collegamento elettrico a terra non sia attuabile o non offra, in relazione a particolari condizioni…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/272parte di D.P.R. 547/1955
Art. 272. Quando il collegamento elettrico a terra non sia attuabile o non offra, in relazione a particolari condizioni ambientali, le necessarie garanzie di efficienza, oppure quando non sia consigliabile in relazione alla particolarita' dell'impianto, devono adottarsi altri mezzi o sistemi di protezione di sicura efficacia.

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