D.P.R. 547/1955
Art. 260 — Le parti di pavimento contornanti i forni di qualsiasi specie devono essere costituite di materiali incombust…
Art. 260. Le parti di pavimento contornanti i forni di qualsiasi specie devono essere costituite di materiali incombustibili. Sono, tuttavia, ammessi pavimenti di legno duro e stagionato nei casi in cui cio', in relazione al tipo di forno ed alle condizioni di impianto, non costituisca pericolo. Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e di manovra dei forni, nonche' le relative scale e passerelle di accesso, devono essere costruite con materiali incombustibili.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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