D.P.R. 547/1955
Art. 257 — Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nello interno di recipienti metallici, ferma, restando l'oss…
Art. 257. Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nello interno di recipienti metallici, ferma, restando l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 250, devono essere predisposti mezzi isolanti e usate pinze porta elettrodi completamente protette in modo che il lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti da contatti accidentali con parti in tensione. Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la sorveglianza continua di un esperto che assista il lavoratore dall'esterno del recipiente.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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