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D.P.R. 547/1955

Art. 244 — Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono essere Costrui…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/244parte di D.P.R. 547/1955
Art. 244. Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono essere Costruite e collocate in modo che: a) in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori; b) in caso di necessita' sia attuabile il massimo e piu' rapido svuotamento delle loro parti. Quando esistono piu' tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le relative apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad opportuni intervalli se - si tratta di reti estese, con distinta colorazione, il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa.

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