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D.P.R. 547/1955

Art. 234 — Gli strumenti indicatori, quali manometri, termometri, pirometri, indicatori di livello devono essere colloca…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/234parte di D.P.R. 547/1955
Art. 234. Gli strumenti indicatori, quali manometri, termometri, pirometri, indicatori di livello devono essere collocati e mantenuti in modo che le loro indicazioni siano chiaramente visibili al personale addetto all'impianto o all'apparecchio.

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