Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 547/1955Art. 23
D.P.R. 547/1955

Art. 23 — I ponti sospesi ed i sostegni a sedia devono, sia per le caratteristiche costruttive che per le modalita' di …

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/23parte di D.P.R. 547/1955
Art. 23. I ponti sospesi ed i sostegni a sedia devono, sia per le caratteristiche costruttive che per le modalita' di montaggio e di uso, presentare sufficienti garanzie di resistenza. Qualora trattisi di ponti e sedie mobili meccanici, il movimento verticale deve essere effettuato esclusivamente mediante argani a discesa autofrenante. I ponti devono essere provvisti di parapetto normale completo di fermo al piede, ed i sostegni a sedia devono essere sospesi in modo che ne sia assicurata la stabilita' ed essere provvisti di cinghie o di altri mezzi di trattenuta che impediscano la caduta del lavoratore.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 547/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 22 Art. 24 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.