Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 547/1955Art. 201
D.P.R. 547/1955

Art. 201 — Quando il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi supera m quadri 0,25 di sezione deve esistere uno …

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/201parte di D.P.R. 547/1955
Art. 201. Quando il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi supera m quadri 0,25 di sezione deve esistere uno spazio libero di almeno 50 centimetri di altezza tra il fondo del vano stesso e la parte piu' sporgente sottostante alla cabina. Arresti fissi devono essere predisposti al fine di garantire che, in ogni caso, la cabina non scenda al di sotto di tale limite. Uno spazio libero minimo pure dell'altezza di cm. 50, deve essere garantito, con mezzi analoghi, al di sopra del tetto della cabina nel suo piu' alto livello di corsa.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 547/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 200 Art. 202 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.