Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 547/1955Art. 196
D.P.R. 547/1955

Art. 196 — Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine o le piattaforme degli ascensori e dei montacarichi devono…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/196parte di D.P.R. 547/1955
Art. 196. Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine o le piattaforme degli ascensori e dei montacarichi devono essere segregati mediante solide difese per tutte le parti che distano dagli organi mobili meno di 70 centimetri. Dette difese devono avere un'altezza minima di m. 1,70 a partire dal piano di calpestio dei ripiani e rispettivamente dal ciglio dei gradini ed essere costituite da pareti cieche o da traforati metallici, le cui maglie non abbiano ampiezza superiore ad un centimetro, quando le parti mobili distino meno di 4 centimetri, e non superiore a 3 centimetri quando le parti mobili distino 4 o piu' centimetri. Se il contrappeso non e sistemato nello stesso vano nel quale si, muove la cabina, il vano o lo spazio in cui esso si muove deve essere protetto in conformita' alle disposizioni dei commi precedenti.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 547/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 195 Art. 197 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.