Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 547/1955Art. 183
D.P.R. 547/1955

Art. 183 — Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere collocati in posizione tale che …

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/183parte di D.P.R. 547/1955
Art. 183. Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere collocati in posizione tale che il loro azionamento risulti agevole e portare la chiara indicazione delle manovre a cui servono. Gli stessi organi devono essere conformati o protetti in modo da impedire la messa in moto accidentale.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 547/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 182 Art. 184 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.