D.P.R. 547/1955
Art. 181 — L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico e il su…
Art. 181. L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico e il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammarraggio.
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- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provevdimento.
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