Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 547/1955Art. 181
D.P.R. 547/1955

Art. 181 — L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico e il su…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/181parte di D.P.R. 547/1955
Art. 181. L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico e il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammarraggio.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 547/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 180 Art. 182 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.