D.P.R. 547/1955
Art. 18 — Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,…
Art. 18. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro usi. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. Esse devono inoltre essere provviste di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita' inferiori dei due montanti; b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremita' superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilita' della scala. Per le scale provviste alle estremita' superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, nomi sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b).
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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