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D.P.R. 547/1955

Art. 179 — Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/179parte di D.P.R. 547/1955
Art. 179. Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.

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