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D.P.R. 547/1955

Art. 177 — I tamburi e le pulegge degli apparecchi ed impianti indicati nell'art

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/177parte di D.P.R. 547/1955
Art. 177. I tamburi e le pulegge degli apparecchi ed impianti indicati nell'art. 176 devono avere le sedi delle funi e delle catene atte, per dimensioni e profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento delle stesse funi o catene in modo da evitare accavallamenti o sollecitazioni anormali. Quando per particolari esigenze vengono usati tamburi o pulegge in condizioni diverse da quelle previste dal comma precedente, devono essere impiegate funi o catene aventi dimensioni e resistenza adeguate alla maggiore sollecitazione a cui possono essere sottoposte.

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