D.P.R. 547/1955
Art. 173 — I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare…
Art. 173. I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando e' necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualita' dell'arresto. Il presente articolo non si applica ai mezzi azionati a mano per i quali, in relazioni alle dimensioni, struttura, portata, velocita' e condizioni di uso, la mancanza del freno non costituisca causa di pericolo.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provevdimento.
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