Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 547/1955Art. 171
D.P.R. 547/1955

Art. 171 — Sui mezzi di sollevamento, esclusi quelli a mano, deve essere indicata la portata massima ammissibile

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/171parte di D.P.R. 547/1955
Art. 171. Sui mezzi di sollevamento, esclusi quelli a mano, deve essere indicata la portata massima ammissibile. Quando tale portata varia col variare delle condizioni d'uso del mezzo, quali l'inclinazione e lunghezza dei bracci di leva delle grue a volata, lo spostamento dei contrappesi, gli appoggi supplementari e la variazione della velocita', l'entita' del carico ammissibile deve essere indicata, con esplicito riferimento alle variazioni delle condizioni di uso, mediante apposita targa. I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 547/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 170 Art. 172 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.