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D.P.R. 547/1955

Art. 154 — Le bobine delle macchine automatiche per la fabbricazione di corde di fibre tessili o di corde metalliche, de…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/154parte di D.P.R. 547/1955
Art. 154. Le bobine delle macchine automatiche per la fabbricazione di corde di fibre tessili o di corde metalliche, devono essere provviste di coperchio o cuffia di protezione che impediscano la fuoruscita delle bobine e siano muniti del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72. Quando le dimensioni della parte rotante della macchina sono rilevanti, la protezione puo' essere costituita da schermi o reti metalliche di altezza, forma e resistenza atti ad impedire il contatto dei lavoratori con le parti rotanti e a trattenere le bobine in caso di sfuggita.

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