D.P.R. 547/1955
Art. 148 — Le reti paranavetta, di cui al secondo comma dell'art
Art. 148. Le reti paranavetta, di cui al secondo comma dell'art. 144, devono avere le seguenti dimensioni minime: a) cm. 50 x 50 per telai fino a m. 1,20 di luce-pettine; b) cm. 60 x 60 per telai con luce-pettine da m. 1,21 a m. 1,60; c) cm. 70 x 70 per telai con luce-pettine superiore a m. 1,60. Dette reti devono essere disposte il piu' vicino possibile alle due testate del telaio, immediatamente al di sopra della costola inferiore del pettine e davanti a questo quando si trovi nella sua posizione estrema posteriore. Le reti paranavetta possono essere omesse alle testate dei telai prospicenti pareti cieche, purche' non vi sia possibilita' di passaggio.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provevdimento.
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