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D.P.R. 547/1955

Art. 127 — Le molazze e le macchine simili debbono essere circondate da un riparo atto ad evitare possibili offese dagli…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/127parte di D.P.R. 547/1955
Art. 127. Le molazze e le macchine simili debbono essere circondate da un riparo atto ad evitare possibili offese dagli organi lavoratori in moto. Le aperture di scarico della vasca debbono essere costruite o protette in modo da impedire che le mani dei lavoratori possano venire in contatto con gli organi mobili della macchina.

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