Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 547/1955Art. 119
D.P.R. 547/1955

Art. 119 — Le presse a bilanciere azionate a mano, quando il volano in movimento rappresenti un pericolo per il lavorato…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/119parte di D.P.R. 547/1955
Art. 119. Le presse a bilanciere azionate a mano, quando il volano in movimento rappresenti un pericolo per il lavoratore, debbono avere le masse rotanti protette mediante schermo circolare fisso o anello di guardia solidale con le masse stesse.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 547/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 118 Art. 120 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.