D.P.R. 547/1955
Art. 114 — La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno, ancorche' queste siano provviste dei pr…
Art. 114. La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno, ancorche' queste siano provviste dei prescritti mezzi di protezione, deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi, spingitoi e simili.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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