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D.P.R. 547/1955

Art. 11 — I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materi…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/11parte di D.P.R. 547/1955
Art. 11. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attivita' lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.

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