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D.P.R. 547/1955

Art. 101 — Nei torni, le viti di fissaggio del pezzo al mandrino devono risultare incassate oppure protette con apposito…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/101parte di D.P.R. 547/1955
Art. 101. Nei torni, le viti di fissaggio del pezzo al mandrino devono risultare incassate oppure protette con apposito manicotto contornante il mandrino, onde non abbiano ad impigliare gli indumenti del lavoratore durante la rotazione. Analoga protezione deve essere adottata quando il pezzo da lavorare e' montato mediante briglia che presenta gli stessi pericoli. Nei torni per la lavorazione dei pezzi dalla barra, la parte sporgente di questa deve essere protetta mediante sostegno tubolare.

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